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Comune di Spoleto: stretta sugli affitti brevi

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Tra le novità l’introduzione delle locazioni turistiche e diverse scadenze per gli operatori

L’Imposta di Soggiorno è stata reintrodotta in Italia, dopo una pausa di circa vent’anni, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. L’imposta di soggiorno è una tassa che viene applicata in molte località turistiche e non, alle persone che alloggiano in strutture ricettive, come alberghi, bed and breakfast, case vacanze e affitti brevi. Questa tassa è regolamentata a livello locale e può variare da Comune a Comune in base alle proprie disposizioni.

L’imposta di soggiorno è solitamente calcolata in base alla durata del soggiorno e al tipo di struttura ricettiva. Di solito, il pagamento dell’imposta avviene direttamente presso la struttura in cui si alloggia e viene aggiunta al prezzo totale del soggiorno.
Le amministrazioni locali utilizzano le entrate generate dall’imposta di soggiorno per finanziare progetti e servizi turistici, come la promozione del territorio, il miglioramento delle infrastrutture turistiche e la conservazione del patrimonio culturale.

Il Comune di Spoleto, a proposito, ha introdotto delle novità significative presenti nel documento istruttorio per le modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno, approdato lunedì pomeriggio in commissione normativa. per quanto riguarda la stretta sugli affitti brevi e lotta al mordi e fuggi, ma anche più burocrazia per gli operatori.

La discussione del provvedimento, che punta a entrare in vigore nei prossimi mesi, è stata aggiornata alla prossima settimana.
Tra le novità c’è l’Introduzione di una nuova categoria nel novero delle strutture soggette all’imposta: si tratta delle «locazioni turistiche», che si aggiungono a quelle «alberghiera, extralberghiera e agrituristica» finora contemplate. Nella proposta di modifica c’è anche una novità sulla durata dei pernottamenti.

Attualmente, infatti, l’imposta si applica «fino a un massimo di quattro pernottamenti mensili, anche non consecutivi, oppure fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi a cavallo di due mesi». Nei nuovo regolamento il massimo di quattro pernottamenti mensili sarà valido soltanto se si tratta di pernottamenti consecutivi senza quindi ricomprendere «quelli con consecutivi, oppure consecutivi a cavallo dì due mesi».