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Gualdo Tadino, Covid-19: ordinanza del sindaco per contenere ulteriormente i contagi

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Massimiliano Presciutti

Misure restrittive per contrastare l’impennata dei casi

Massimiliano Presciutti

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha firmato un’ordinanza, valida sul territorio comunale da domani giovedì 17 dicembre fino a domenica 10 gennaio 2021, al fine di arginare la diffusione del Covid-19.

Gli ulteriori provvedimenti sono finalizzati a frenare il preoccupante aumento dei contagi che sta interessando la Città di Gualdo Tadino (nell’ultimo mese si sono verificati ben 278 casi di positività con una notevole crescita nelle ultime due settimane), situazione in netta controtendenza rispetto ai dati degli altri Comuni umbri.

“A Gualdo Tadino – ha evidenziato il sindaco Presciutti – ci troviamo, purtroppo, in una situazione che dobbiamo saper affrontare con grande responsabilità per il bene di se stessi e di tutta la comunità. I dati sulle persone positive registrate nell’ultimo mese ed in particolare nelle ultime due settimane ci dicono che nella nostra città la situazione è seria e siamo nettamente in controtendenza rispetto alle altre città umbre. Per questo motivo da domani 17 dicembre e fino al 10 gennaio 2021 in tutto il territorio comunale scatteranno alcune restrizioni che hanno l’obiettivo sempre di tutelare il bene più prezioso che abbiamo, ossia la salute, sulla quale non si può scherzare in nessun modo. Non scambio infatti la vita nemmeno di un centocinquantenne né con una festa, né con una birra, né con un mojito.
I nuovi provvedimenti, comunque, non andranno ad inficiare la possibilità per le attività economiche di svolgere il proprio lavoro, né limiteranno la libertà di spostamento delle persone, ma cercheranno di porre un freno ai comportamenti poco responsabili possibile veicolo di diffusione del virus.
Solo facendo il nostro dovere di cittadini responsabili verso se stessi e verso la comunità possiamo infatti sconfiggere questo terribile virus. Sono certo, però, che tutti insieme riusciremo a superare questo difficile momento”.

Riportiamo il testo integrale dell’ordinanza, che è stata condivisa con le Forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia locale:

ORDINANZA  N° 438 del 16-12-2020
OGGETTO:   
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N.19 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI DEI CITTADINI E DI ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE

IL SINDACO
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 07ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 07 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il DPCM 3 dicembre 2020 ed in particolare l’art.1 comma 5;
Visto l’art.50 del DLgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.
Visto l’art.32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n.833;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica nella città di Gualdo Tadino, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi verificatosi nelle ultime due settimane in controtendenza rispetto al calo della curva dei contagi attualmente in atto in Umbria;
Rilevato che viene segnalata dai cittadini la presenza di assembramenti di persone sulle pertinenze e nelle immediate adiacenze dei pubblici esercizi di somministrazione e bevande in particolar modo dopo le ore 17.00 e fino ed oltre l’orario di cessazione dell’attività di sommistrazione sul posto di alimenti e bevande fissato dal DPCM 3 dicembre 2020 nelle ore 18.00 nonché del verificarsi di code all’esterno dei supermercati e centri commerciali ed attività in genere con il conseguente elevato rischio di assembramenti;
Rilevato, altresì, che nonostante i controlli e la vigilanza posti in essere dalle Forze dell’Ordine continuano a verificarsi episodi di assembramento e di mancato rispetto dell’obbligo di indossare le protezioni respiratorie in particolar modo nei vicoli e nelle strade del Centro Storico;
Ribadito l’obbligo indifferibile di indossare sempre e comunque adeguate protezioni delle vie respiratorie sia all’aperto che in luoghi chiusi, così come previsto dai provvedimenti governativi sopracitati;
ORDINA
a decorrere dal 17 dicembre 2020 e fino al 10 gennaio 2021 quanto segue:
1. In aggiunta alle misure di cui al DPCM 3 dicembre 2020 è vietata da parte delle attività di ristorazione (tra cui bar,ristoranti,pub,pasticcerie,gelaterie) la somministrazione di alimenti e bevande in pertinenze e/o spazi esterni ad essi adiacenti. E’ vietato, altresì, il consumo di alimenti e bevande nei medesimi spazi. E’ altresì vietato sostare in pertinenze e/o spazi esterni ad essi adiacenti di supermercati, centri commerciali e strutture ad essi assimilabili. La presente disposizione vale per tutto il territorio comunale.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020 dalle ore 16,00 alle ore 21,00 sono chiuse al pubblico le seguenti vie del centro storico di Gualdo Tadino:
Piazza Martiri e vicoli adiacenti;
Piazza Garibaldi e vicoli adiacenti
Piazza Mazzini
Piazza Soprammuro
Piazza San Francesco
Corso Italia
Largo Donatori di Sangue –Zona Giardini Pubblici
E’ fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti, da e per i servizi essenziali quali ambulatori medici, farmacie, poste, uffici bancari ed assicurativi, uffici pubblici e liberi professionisti, nonché dalle abitazioni private.
3. Ad estensione oraria di quanto previsto dall’art, 1 comma 3 del DPCM 3 dicembre 2020 sull’intero territorio comunale dalle 21,00 alle 06,00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute;
AVVERTE
che l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3000,00 ai sensi dell’art,4 del D.L. 25 marzo 2020 n,19 conv, in L.22/05/2020 n.35 e dell’art.2 comma 1 D.L. n.33/2020 conv, in L.14/07/2020 n.74.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata,
Trattandosi di attività di impresa si applica altresì la chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni,
INFORMA
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R, dell’Umbria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento stesso all’Albo Pretorio,
DISPONE
‐ che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
• A.U.S.L. Umbria n. 1
• Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
• Questura di Perugia;
• Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
• Carabinieri – Comando stazione di Gualdo Tadino;
• Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Gubbio;
• Comando della Polizia Municipale del Comune di Gualdo Tadino.