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Venerdì 6 agosto, il Green pass diventa obbligatorio

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Chi può richiederlo, dove esibirlo e cosa rischia chi non rispetta le regole

Come stabilito dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio scorso con Decreto Legge, scatta da oggi, venerdì 6 agosto, l’obbligatorietà di presentare il “Green pass” per accedere a tutti i servizi per la ristorazione al chiuso, agli spettacoli, agli eventi e competizioni sportive aperte al pubblico, ai musei, luoghi della cultura e mostre, alle piscine, centri natatori, palestre, luoghi dove si svolgono sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. E’ inoltre necessario per accedere a sagre, fiere, convegni e congressi, ai centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione, alle sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò e concorsi pubblici.

Per coloro che non ne sono ancora in possesso è bene ricordare che la certificazione verde COVID-19 può essere rilasciata anche dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).

La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Il Green Pass può essere richiesto anche da chi è guarito dall’infezione da Sars-CoV-2 – in qusto caso la validià è di 6 mesi -, e da chi ha effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2, qui la validità è di 48 ore.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzate, previa esibizione del Green pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.