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Alcol e prostituzione: ordinanze del Comune di Perugia

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I due provvedimenti firmati dal sindaco Andrea Romizi resteranno in vigore fino al 31 ottobre

Come negli anni passati il Comune di Perugia decide di prendere provvedimenti al fine di disincentivare i privati cittadini ad alimentare il fenomeno della prostituzione in strada. Il sindaco Romizi ha firmato una ordinanza, che resterà in vigore fino al 31 ottobre, con la quale si vieta d’intrattenersi con soggetti dediti al meretricio, che mettano in atto contemporaneamente o in alternativa uno dei seguenti comportamenti: permanere a lungo nelle suddette vie al fine della prostituzione; assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali; indossare abiti idonei a manifestare l’intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore.

Le zone particolarmente attenzionate sono via Settevalli, via Nuvolari, via Conti, viale del Percorso Verde, via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia–Bettolle direzione Perugia), via Mario Angeloni con relative aree di parcheggio, via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via Luzzatti, via Penna, via Corcianese, via Cestellini, via della Scuola, strada Colle Umberto Ponte Nese, ss 728 del Pantano, strada San Giovanni del Prugneto.

La violazione – specifica l’ordinanza – si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito al meretricio. Per coloro che saranno sorpresi a violarla è prevista una sanzione pecuniaria di 450 euro.

Nella stessa giornata del 4 maggio, il sindaco ha firmato anche l’ordinanza (anche questa in vigore fino al 31 ottobre) che pone limiti alla vendita di bevande in lattine e vetro nel centro storico e Fontivegge. Nell’area della stazione è previsto anche il divieto di detenzione di alcolici su area pubblica per il consumo immediato.

In particolare, nel provvedimento si stabilisce che il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine è rivolto ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici, agli esercenti il commercio su aree pubbliche, nonché ai titolari di circoli privati operanti nella zona del centro storico e di Fontivegge.

In centro storico il divieto va dalle 20 alle 6 del giorno successivo, nell’area di Fontivegge dalle 18 alle 6 del giorno successivo.

Di seguito l’elenco delle vie interessate dall’ordinanza:

Centro storico Fontivegge

La violazione dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento della somma.